Accordo›Titolo III
Art. 23
In vigore dal 26 mar 1997
Agli scambi di materiali nucleari si applicheranno le disposizioni di un accordo specifico che verrà concluso tra la Comunità europea dell'energia atomica e l'Ucraina.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;65#art-a-23