Accordo›Titolo IV
Art. 24
In vigore dal 26 mar 1997
1. Conformemente alle leggi, condizioni e procedure applicabili in ciascuno Stato membro, la Comunità e gli Stati membri si adoperano per evitare che i cittadini ucraini legalmente impiegati sul territorio di uno Stato membro siano oggetto, rispetto ai loro cittadini, di discriminazioni basate sulla nazionalità per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento.
2. Conformemente alle leggi, condizioni e procedure applicabili in Ucraina, questo paese si adopera per evitare che i cittadini di uno Stato membro legalmente impiegati sul suo territorio siano oggetto di discriminazioni, rispetto ai suoi cittadini, basate sulla nazionalità per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;65#art-a-24