Accordo›Titolo IV
Art. 26
In vigore dal 26 mar 1997
Le misure prese in conformità dell' non pregiudicano i diritti e gli obblighi previsti dagli accordi bilaterali tra l'Ucraina e gli Stati membri qualora detti accordi prevedano un trattamento più favorevole per i cittadini dell'Ucraina o degli Stati membri.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;65#art-a-26