Accordo›Titolo IV
Art. 25
In vigore dal 26 mar 1997
Coordinamento della previdenza sociale
Le Parti concludono accordi al fine di:
1) adottare, secondo le condizioni e modalità applicabili in ciascuno Stato membro, le disposizioni necessarie al coordinamento dei sistemi di previdenza sociale per i lavoratori di nazionalità ucraina legalmente impiegati sul territorio di uno Stato membro.
Dette disposizioni devono garantire in particolare che:
- tutti i periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza trascorsi dai lavoratori in questione nei vari Stati membri vengano cumulati ai fini delle pensioni di vecchiaia, di
invalidità e di reversibilità nonché per l'assistenza medica;
- tutte le pensioni di vecchiaia, di invalidità e di
reversibilità e quelle in seguito a infortuni sul lavoro o a malattie professionali siano liberamente trasferibili, fatta eccezione per le prestazioni speciali non contributive, al tasso previsto dalla legislazione dello Stato membro o degli Stati membri debitori;
2) adottare, secondo le condizioni e modalità applicabili in Ucraina, le disposizioni necessarie per concedere ai lavoratori di uno Stato membro legalmente impiegati in Ucraina un trattamento simile a quello di cui al secondo trattino del paragrafo 1).
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Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;65#art-a-25