Accordo›Titolo III
Art. 23
41 / 109In vigore dal 26 mar 1997
Agli scambi di materiali nucleari si applicheranno le disposizioni di un accordo specifico che verrà concluso tra la Comunità europea dell'energia atomica e l'Ucraina.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;65#art-a-23