Protocollo n. 4›Titolo VII
Art. 37
Condizioni particolari
In vigore dal 4 mar 1997
Condizioni particolari
1. Le disposizioni seguenti sono applicabili in sostituzione dell' e dell', paragrafi 1 e 2 e i riferimenti a detti articoli si applicano mutatis mutandis al presente articolo.
2. Purchè siano stati trasportati direttamente a norma dell', sono considerati:
1) prodotti originari di Ceuta e Melilla:
a) i prodotti totalmente ottenuti a Ceuta e Melilla;
b) i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui produzione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione
i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o
trasformazioni sufficienti ai sensi dell' del
presente protocollo,
oppure
ii) che tali prodotti siano originari, ai sensi del presente
protocollo, di Israele o della Comunità e che siano stati
oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle
lavorazioni o trasformazioni insufficienti di cui
all';
2) prodotti originari di Israele:
a) i prodotti totalmente ottenuti in Israele;
b) i prodotti ottenuti in Israele nella cui produzione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione
i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o
trasformazioni sufficienti ai sensi dell' del
presente protocollo,
oppure
ii) che tali prodotti siano originari, ai sensi del presente
protocollo, di Ceuta e Melilla o della Comunità e che
siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni
superiori alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti
di cui all'.
3. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.
4. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato è tenuto ad apporre le diciture "Israele" e "Ceuta e Melilla" nella casella 2 del certificato di circolazione EUR.1. Inoltre, quando trattasi di prodotti originari di Ceuta e Melilla, il carattere originario dev'essere indicato nella casella 4 del certificato di circolazione EUR.1.
5. Le autorità doganali spagnole sono incaricate di far applicare il presente protocollo a Ceuta e Melilla.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1997-02-03;31#art-pn-37