Protocollo n. 4›Titolo VIII
Art. 42
Merci in transito o in deposito
In vigore dal 4 mar 1997
Merci in transito o in deposito
Le disposizioni dell'Accordo possono applicarsi alle merci rispondenti alle disposizioni del presente protocollo che, alla data dell'entrata in vigore dell'accordo, si trovano in transito o sono in regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca nel territorio della Comunità o di Israele, a condizione che vengano presentati - entro il termine di quattro mesi a decorrere da tale data - alle autorità doganali dello Stato di importazione un certificato di circolazione EUR.1 rilasciato a posteriori dalle autorità competenti dello Stato di esportazione, nonché i documenti dai quali risulti che le merci sono state oggetto di trasporto diretto.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-02-03;31#art-pn-42