Protocollo
Art. 4-bis
Sostituzione di una registrazione nazionale o regionale con una registrazione internazionale
In vigore dal 31 mar 1996
Sostituzione di una registrazione nazionale o regionale con una registrazione internazionale
1. Quando un marchio che è oggetto di una registrazione nazionale o regionale presso l'Ufficio di una parte contraente è ugualmente oggetto di una registrazione internazionale e le due registrazioni sono iscritte a nome della medesima persona, la registrazione internazionale è considerata come sostitutiva della registrazione nazionale o regionale, senza pregiudizio dei diritti acquisiti per effetto di quest'ultima, a condizione che:
i) la protezione risultante dalla registrazione internazionale si estenda alla suddetta parte contraente in conformità dell'. 1. oppure 2,
ii) tutti i prodotti e servizi elencati nella registrazione nazionale o regionale siano parimenti elencati nella registrazione internazionale per quanto riguarda la suddetta parte contraente,
iii) l'estensione summenzionata entri in vigore dopo la data della registrazione nazionale o regionale.
2. L'Ufficio di cui al comma 1. è tenuto, su domanda, a prendere nota, nel suo registro, della registrazione internazionale.
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