Protocollo
Art. 4
Effetti della registrazione internazionale
In vigore dal 31 mar 1996
Effetti della registrazione internazionale
1.a) A decorrere dalla data della registrazione o dell'iscrizione effettuata secondo le disposizioni degli , la protezione del marchio in ciascuna delle parti contraenti interessate sarà la medesima come se questo marchio fosse stato direttamente depositato presso l'Ufficio di tale parte contraente. Se non è stato notificato all'Ufficio internazionale nessun rifiuto in conformità dell'.1 e 2, o se un rifiuto notificato in conformità del suddetto articolo è stato ritirato in seguito, la protezione del marchio nella parte contraente interessata sarà, a decorrere da tale data, la medesima come se questo marchio fosse stato registrato dall'Ufficio di questa parte contraente.
b) L'indicazione delle classi di prodotti e di servizi prevista nell' non impegna le parti contraenti per quanto riguarda la valutazione dell'estensione della protezione del marchio.
2. Ogni registrazione internazionale godrà del diritto di priorità stabilito dall' della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, senza che sia necessario adempiere le formalità previste nella lettera D del suddetto articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1996-03-12;169#art-p-4