Art. 3
In vigore dal 31 mar 1996
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante le norme occorrenti per l'applicazione del protocollo di cui all' e per modificare la legislazione interna allo scopo di adeguarla e di coordinarla con il predetto protocollo, anche al fine di eliminare una differenza di trattamento per i richiedenti i marchi nazionali, in particolare con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che la tassa spettante all'Italia di cui all', comma 7, lettera a), del protocollo sia equivalente all'importo previsto per il deposito del marchio in Italia dedotto il risparmio risultante dalla procedura internazionale, e che quindi la dichiarazione prevista dal protocollo venga inviata all'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale;
b) stabilire che il termine di un anno previsto all' del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, come modificato dall' del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, sia esteso a diciotto mesi in conformità all', comma 2, lettera b), del protocollo, e che quindi la dichiarazione prevista dal protocollo venga inviata all'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, e stabilire le modalità anche organizzative per l'effettuazione dell'esame dei requisiti di registrabilità e le norme che disciplinano la procedura di opposizione alla registrazione di nuovi marchi da parte dei titolari di diritti anteriori;
c) stabilire le modalità e le condizioni di conversione del marchio internazionale in marchio nazionale, ai sensi dell'- quinquies del protocollo.
Storico versioni
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