Protocollo
Art. 5
Rifiuto e invalidazione degli effetti della registrazione internazionale nei confronti di talune parti contraenti
In vigore dal 31 mar 1996
Rifiuto e invalidazione degli effetti della registrazione internazionale nei confronti di talune parti contraenti
1. Quando la legislazione applicabile lo consente, l'Ufficio di una parte contraente a cui l'Ufficio internazionale ha notificato un'estensione a tale parte contraente, in conformità dell'.1. oppure 2., della protezione risultante da una registrazione internazionale avrà la facoltà di dichiarare in una notificazione di rifiuto che la protezione non può essere accordata nella suddetta parte contraente al marchio oggetto di tale estensione. Questo rifiuto potrà essere fondato soltanto sui motivi che sarebbero applicati, in virtù della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, nel caso di un marchio depositato direttamente presso l'Ufficio che notifica il rifiuto. Tuttavia, la protezione non potrà essere rifiutata, nemmeno parzialmente, per il solo motivo che la legislazione applicabile non autorizzerebbe la registrazione che per un numero limitato di classi o per un numero limitato di prodotti o di servizi.
2.a) Qualsiasi Ufficio che intendesse avvalersi di tale facoltà dovrà notificare il proprio rifiuto all'Ufficio internazionale, indicandone tutti i motivi, nel temine previsto dalla legge applicabile a tale Ufficio e, al più tardi, fatti salvi i punti b) e c); prima della scadenza di un anno a decorrere dalla data in cui la notificazione dell'estensione oggetto del comma 1. è stata inviata a detto Ufficio dall'Ufficio internazionale.
b) Nonostante il punto a), qualsiasi parte contraente può dichiarare che, per le registrazioni internazionali effettuate in virtù del presente Protocollo, il termine di un anno oggetto del punto a) è sostituito da 18 mesi.
c) Tale dichiarazione può inoltre precisare che, qualora un rifiuto di protezione risulti da un'opposizione alla concessione di protezione, tale rifiuto può essere notificato all'Ufficio internazionale dall'Ufficio della suddetta parte contraente dopo la scadenza del termine di 18 mesi. Detto Ufficio può, per ciò che concerne una data registrazione internazionale, notificare un rifiuto di protezione dopo la scadenza di 18 mesi, ma soltanto a condizione che:
i) esso abbia informato, prima della scadenza del termine di 18 mesi, l'Ufficio internazionale della possibilità che le opposizioni siano depositate dopo la scadenza del termine di 18 mesi, e
ii) la notificazione del rifiuto basato su un'opposizione sia effettuata entro un termine massimo di sette mesi a decorrere dalla data in cui inizia a decorrere il termine dell'opposizione; se il termine dell'opposizione scade prima dei sette mesi, la notificazione deve essere effettuata entro il termine di un mese a decorrere dalla scadenza del suddetto termine di opposizione.
d) Qualsiasi dichiarazione in conformità dei punti b) oppure c) può essere fatta per mezzo degli strumenti previsti all'.2., e la data in cui la dichiarazione entrerà in vigore sarà la medesima della data di entrata in vigore del presente Protocollo per ciò che concerne lo Stato o l'organizzazione intergovernativa che ha fatto tale dichiarazione. Questa dichiarazione può essere fatta anche in seguito, ed in questo caso la dichiarazione entrerà in vigore tre mesi dopo la ricezione di essa da parte del Direttore generale dell'Organizzazione (più avanti denominato "Direttore generale"), oppure a qualsiasi data ulteriore indicata nella dichiarazione, per ciò che concerne le registrazioni internazionali la cui data è la medesima di quella in cui la dichiarazione entra in vigore oppure è posteriore a tale data.
e) Allo scadere di un periodo di dieci anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente Protocollo, l'Assemblea procederà ad una verifica del funzionamento del sistema fissato dai punti a) - d). Dopo di che, le disposizioni dei suddetti punti potranno essere modificate per decisione unanime dell'Assemblea.
3. L'Ufficio internazionale trasmetterà senza indugio al titolare della registrazione internazionale uno degli esemplari della dichiarazione di rifiuto. Il suddetto titolare avrà gli stessi mezzi di ricorso come se il marchio fosse stato depositato direttamente da lui presso l'Ufficio che ha notificato il proprio rifiuto. Quando l'Ufficio internazionale avrà ricevuto un'informazione in conformità del comma 2.c) i), esso trasmetterà senza indugio tale informazione al titolare della registrazione internazionale.
4. I motivi di rifiuto di un marchio saranno comunicati dall'Ufficio internazionale agli interessati che ne faranno richiesta.
5. Qualsiasi Ufficio che, nei confronti di una data registrazione internazionale, non ha notificato all'Ufficio, internazionale un rifiuto provvisorio o definitivo, in conformità dei commi 1. e 2., perderà, nei confronti di tale registrazione internazionale, il beneficio della facoltà prevista al comma 1..
6. L'invalidazione, da parte delle autorità competenti di una parte contraente, degli effetti, sul territorio di tale parte contraente, di una registrazione internazionale non potrà essere pronunciata senza che il titolare di questa registrazione internazionale sia stato messo in grado di far valere i suoi diritti in tempo utile. L'invalidazione sarà notificata all'Ufficio internazionale.
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