Protocollo
Art. 7
Rinnovazione della registrazione internazionale
In vigore dal 31 mar 1996
Rinnovazione della registrazione internazionale
1. Qualsiasi registrazione internazionale può essere rinnovata per un periodo di dieci anni a decorrere dalla scadenza del periodo precedente, mediante il semplice pagamento dell'emolumento di base e, in conformità dell'.7., degli emolumenti suppletivi e di quelli complementari previsti all'.2..
2. La rinnovazione non potrà comportare alcuna modificazione rispetto all'ultimo stato della registrazione internazionale.
3. Sei mesi prima della scadenza del termine di protezione, l'Ufficio internazionale richiamerà l'attenzione del titolare della registrazione internazionale e, all'occorrenza, del suo mandatario, sulla data esatta di tale scadenza, mediante un avviso ufficioso.
4. Una proroga di sei mesi sarà concessa per la rinnovazione della registrazione internazionale, con il pagamento di una soprattassa stabilita dal regolamento d'esecuzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1996-03-12;169#art-p-7