Protocollo

Art. 2

Ottenimento della protezione attraverso la registrazione internazionale

In vigore dal 31 mar 1996
Ottenimento della protezione attraverso la registrazione internazionale 1. Quando una domanda di registrazione di un marchio è stata depositata presso l'Ufficio di una parte contraente, o quando un marchio è stato registrato nel registro dell'Ufficio di una parte contraente, la persona che ha depositato tale domanda (in seguito denominata "domanda di base") o il titolare di tale registrazione (più avanti denominata "registrazione di base") possono, fatte salve le disposizioni del presente Protocollo, assicurare la protezione del proprio marchio sul territorio delle parti contraenti, ottenendo la registrazione di questo marchio nel registro dell'Ufficio internazionale dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (più avanti denominati, rispettivamente, "registrazione internazionale", "registro internazionale", "Ufficio internazionale" e "Organizzazione"), a condizione che: i) quando la domanda di base è stata depositata presso l'Ufficio di uno Stato contraente o quando la registrazione di base è stata effettuata da tale Ufficio, la persona che ha depositato questa domanda o il titolare di questa registrazione sia cittadino del suddetto Stato contraente o abbia il proprio domicilio, o abbia uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio nel suddetto Stato contraente; ii) quando la domanda di base è stata depositata presso l'Ufficio di un'organizzazione contraente o quando la registrazione di base è stata effettuata da tale Ufficio, la persona che ha depositato questa domanda o il titolare di questa registrazione sia cittadino di uno Stato membro di questa organizzazione contraente o abbia il proprio domicilio, o abbia uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio nel territorio della suddetta organizzazione contraente. 2. La domanda di registrazione internazionale (denominata più avanti "domanda internazionale") deve essere depositata presso l'Ufficio internazionale per il tramite dell'Ufficio presso il quale è stata depositata la domanda di base o dal quale è stata effettuata la registrazione di base (più avanti denominato "Ufficio di origine"), a seconda del caso. 3. Nel presente Protocollo, il termine "Ufficio" o "Ufficio di una parte contraente" designa l'ufficio cui è affidato il compito, per conto di una parte contraente, di registrare i marchi, e il termine "marchi" designa sia i marchi dei prodotti che i marchi dei servizi. 4. Nel presente Protocollo, si intende per "territorio di una parte contraente", allorquando la parte contraente è uno Stato, il territorio di questo Stato e, allorquando la parte contraente è un'organizzazione intergovernativa, il territorio sul quale viene applicato il trattato costitutivo di tale organizzazione intergovernativa.
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urn:nir:stato:legge:1996-03-12;169#art-p-2

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