Art. 7

LEGGE 15 febbraio 1996, n. 66

In vigore dal 6 mar 1996
1. Dopo l'articolo 609-quinquies del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della presente legge, è inserito il seguente: "Art. 609-sexies (Ignoranza dell'età della persona offesa). - Quando i delitti previsti negli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies sono commessi in danno di persona minore di anni quattordici, nonchè nel caso del delitto di cui all'articolo 609-quinquies, il colpevole non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona offesa".
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