Art. 10

LEGGE 15 febbraio 1996, n. 66

In vigore dal 6 mar 1996
1. Dopo l'articolo 609-octies del codice penale, introdotto dall' della presente legge, è inserito il seguente: "Art. 609-nonies (Pene accessorie ed altri effetti penali). - La condanna per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies comporta: 1) la perdita della potestà del genitore, quando la qualità di genitore è elemento costitutivo del reato; 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla curatela; 3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa".
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