Art. 16
LEGGE 15 febbraio 1996, n. 66
In vigore dal 11 ago 1998
1. L'imputato per i delitti di cui agli articoli
600-bis, secondo comma,
609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale è sottoposto, con le forme della perizia, ad accertamenti per l'individuazione di patologie sessualmente trasmissibili, qualora le modalità del fatto possano prospettare un rischio di trasmissione delle patologie medesime.
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