Art. 12

LEGGE 15 febbraio 1996, n. 66

In vigore dal 6 mar 1996
1. Dopo il titolo II del libro terzo del codice penale è aggiunto il seguente: "Titolo II- Bis - DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA Art. 734-bis (Divulgazione delle generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale). - Chiunque, nei casi di delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, divulghi, anche attraverso mezzi di comunicazione di massa, le generalità o l'immagine della persona offesa senza il suo consenso, è punito con l'arresto da tre a sei mesi".
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