Art. 2

LEGGE 15 febbraio 1996, n. 66

In vigore dal 6 mar 1996
1. Nella sezione II del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale, dopo l'articolo 609, sono inseriti gli articoli da 609-bis a 609-decies introdotti dagli articoli da 3 a 11 della presente legge.
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