Art. 1
LEGGE 15 febbraio 1996, n. 66
In vigore dal 6 mar 1996
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
1. Il capo I del titolo IX del libro secondo e gli articoli 530, 539, 541, 542 e 543 del codice penale sono abrogati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1996-02-15;66#art-1