Art. 1 · LEGGE 15 febbraio 1996, n. 66

Art. 1

LEGGE 15 febbraio 1996, n. 66

In vigore dal 6 mar 1996
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: 1. Il capo I del titolo IX del libro secondo e gli articoli 530, 539, 541, 542 e 543 del codice penale sono abrogati.
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