Art. 13

LEGGE 26 ottobre 1995, n. 447

In vigore dal 29 dic 1995
(Contributi agli enti locali) 1. Le regioni nell'ambito dei propri bilanci possono concedere contributi in conto interessi ed in conto capitale per le spese da effettuarsi dai comuni e dalle province per l'organizzazione del sistema di monitoraggio e di controllo, nonchè per le misure previste nei piani di risanamento. 2. Nella concessione dei contributi ai comuni, di cui al comma 1 del presente articolo, è data priorità ai comuni che abbiano adottato i piani di risanamento di cui all'.
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urn:nir:stato:legge:1995-10-26;447#art-13

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