Art. 10

LEGGE 26 ottobre 1995, n. 447

In vigore dal 19 apr 2017
(Sanzioni amministrative) 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente ai sensi dell', è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.000 euro a 20.000 euro . 2. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di cui all', comma 1, fissati ai sensi dell', comma 1, lettera a), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 euro a 10.000 euro. 3. La violazione dei regolamenti di esecuzione di cui all' e delle disposizioni dettate in applicazione della presente legge dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 20.000 euro . 4. Il 70 per cento delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2 e 3, versate all'entrata del bilancio dello Stato, è riassegnato su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per essere devoluto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai comuni per il finanziamento dei piani di risanamento di cui all' e alle agenzie per la protezione ambientale competenti per territorio per l'attuazione dei controlli di competenza. 4-bis. La rendicontazione giustificativa delle modalità di utilizzo delle somme di cui al comma 4, è trasmessa dal comune alla regione entro il 31 marzo di ogni anno, corredata di una apposita relazione. Entro il 31 maggio di ogni anno, la regione trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la rendicontazione di cui al periodo precedente per i comuni del territorio di competenza. 5. In deroga a quanto previsto ai precedenti commi, le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, ivi comprese le autostrade, nel caso di superamento dei valori di cui ai regolamenti di esecuzione di cui all', hanno l'obbligo di predisporre e presentare al comune piani di contenimento ed abbattimento del rumore, secondo le direttive emanate dal Ministro dell'ambiente con proprio decreto entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Essi devono indicare tempi di adeguamento, modalità e costi e sono obbligati ad impegnare, in via ordinaria, una quota fissa non inferiore al 7 per cento dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione e di potenziamento delle infrastrutture stesse per l'adozione di interventi di contenimento ed abbattimento del rumore. Per quanto riguarda l'ANAS la suddetta quota è determinata nella misura del 2,5 per cento dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione. Le modalità di accantonamento delle predette somme, della loro comunicazione, nonchè del loro utilizzo finale, sono definite secondo le citate direttive del Ministro dell'ambiente. Al fine di garantire maggiore trasparenza in merito ai fondi accantonati, devono essere indicate le voci di bilancio relative alle attività di manutenzione e di potenziamento delle infrastrutture stesse, sulle quali è calcolata la percentuale di accantonamento. Nel caso dei servizi pubblici essenziali, i suddetti piani coincidono con quelli di cui all', comma 1, lettera i); il controllo del rispetto della loro attuazione è demandato al Ministero dell'ambiente. 5-bis. L'obbligo di accantonamento di cui al comma 5 non sussiste qualora si dimostra che non ricorre la necessità di realizzare interventi di contenimento e di abbattimento del rumore, ai fini del rispetto dei regolamenti di esecuzione di cui all'. Di tale circostanza deve essere data dimostrazione mediante una relazione motivata da presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per le infrastrutture di interesse nazionale o di interesse di più regioni, ovvero alle regioni e ai Comuni territorialmente competenti per le restanti infrastrutture. Per il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, il suddetto obbligo di accantonamento non sussiste a condizione che il finanziamento degli interventi del piano di contenimento e abbattimento del rumore trovi integrale copertura a carico dei fondi disciplinati da contratti di programma ai sensi dell' del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112. 5-ter. In caso di inottemperanza da parte delle società e degli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture a quanto stabilito al comma 5, relativamente alla predisposizione e presentazione del piano o all'attuazione del medesimo nei tempi prefissati, si applicano i commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
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In sintesi

L'articolo stabilisce multe pecuniarie per chi non rispetta i provvedimenti dell'autorità competente, per chi supera i valori limite di emissione sonora con sorgenti fisse o mobili e per chi viola i relativi regolamenti di esecuzione. Una quota pari al 70% degli importi riscossi dallo Stato viene riassegnata ai comuni per finanziare i piani di risanamento e alle agenzie ambientali per i controlli, con obbligo di rendicontazione annuale. Per i gestori di servizi pubblici di trasporto e infrastrutture è invece prevista una disciplina specifica: in caso di superamento dei limiti, devono presentare piani di abbattimento del rumore e destinare una quota percentuale fissa del proprio bilancio a tali interventi.

Perché esiste questa norma

La norma mira a sanzionare economicamente le violazioni dei limiti di rumore e dei provvedimenti a tutela dell'ambiente acustico, destinando i proventi al risanamento e ai controlli.

A chi si applica

Si applica a chiunque impieghi sorgenti sonore o violi le disposizioni e i provvedimenti in materia di rumore, nonché alle società e agli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o di relative infrastrutture.

Esempio pratico

Un'attività che impiega un macchinario rumoroso e supera i valori limite fissati per le emissioni sonore viene sanzionata con una multa da 1.000 a 10.000 euro. Il 70% della somma riscossa dallo Stato viene successivamente devoluto al comune e all'agenzia di protezione ambientale per finanziare controlli e interventi di risanamento acustico.

Adempimenti e conseguenze

Pagamento di sanzioni da 500 a 20.000 euro a seconda della violazione; trasmissione annuale della rendicontazione da parte del comune alla regione (entro il 31 marzo) e dalla regione al Ministero (entro il 31 maggio); obbligo per i gestori di trasporti e infrastrutture di presentare piani di abbattimento e accantonare quote di bilancio (7% o 2,5% per ANAS).

Domande frequenti

A quanto ammontano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo?Le sanzioni vanno da 2.000 a 20.000 euro per mancata ottemperanza ai provvedimenti dell'autorità, da 1.000 a 10.000 euro per il superamento dei limiti di emissione sonora, e da 500 a 20.000 euro per la violazione dei regolamenti di esecuzione e delle altre disposizioni attuative.
Come vengono impiegati i proventi derivanti dalle sanzioni?Il 70 per cento delle somme versate allo Stato viene devoluto ai comuni per finanziare i piani di risanamento acustico e alle agenzie per la protezione ambientale competenti per l'effettuazione dei controlli.
Quali obblighi specifici hanno i gestori di servizi pubblici di trasporto o infrastrutture in caso di superamento dei limiti?Hanno l'obbligo di presentare al comune piani di contenimento e abbattimento del rumore e di impegnare una quota dei fondi di bilancio (non inferiore al 7%, ridotta al 2,5% per ANAS) per tali interventi.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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