Art. 11
LEGGE 26 ottobre 1995, n. 447
In vigore dal 19 apr 2017
(Regolamenti di esecuzione)
1. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri della salute, delle infrastrutture e dei trasporti, della difesa, dei beni e delle attività culturali e del turismo e dello sviluppo economico, secondo le rispettive competenze, ai sensi dell', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adottati uno o più regolamenti, distinti per sorgente sonora relativamente alla disciplina dell'inquinamento acustico avente origine dal traffico marittimo, da natanti, da imbarcazioni di qualsiasi natura, dagli impianti di risalita a fune e a cremagliera, dagli eliporti, dagli spettacoli dal vivo, nonchè dagli impianti eolici.
1-bis. Con le modalità di cui al comma 1 possono essere modificati o abrogati i seguenti regolamenti in materia di inquinamento acustico: decreto del Presidente della Repubblica del 30 marzo 2004, n. 142, decreto del Presidente della Repubblica del 18 novembre 1998, n. 459, decreto del Presidente della Repubblica del 3 aprile 2001, n. 304, e decreto del Presidente della Repubblica dell'11 dicembre 1997, n. 496. Con le medesime modalità i predetti regolamenti possono essere integrati per quanto attiene alla disciplina dell'inquinamento acustico derivante da aviosuperfici, elisuperfici e idrosuperfici, nonchè dalle nuove localizzazioni aeroportuali.
2. I regolamenti di cui al comma 1
e comma 1-bis sono
armonizzati con le direttive dell'Unione europea recepite dallo Stato italiano
e sono sottoposti ad aggiornamento in funzione di modifiche normative o di nuovi elementi conoscitivi, secondo criteri di semplificazione.
.
3. La prevenzione e il contenimento acustico nelle aree esclusivamente interessate da installazioni militari e nelle attività delle Forze armate sono definiti mediante specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui all' della legge 24 dicembre 1976, n. 898, e successive modificazioni.
Storico versioni
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