Art. 17
LEGGE 26 ottobre 1995, n. 447
In vigore dal 29 dic 1995
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 26 ottobre 1995
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: DINI
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