Convenzione
Art. 21
STUDENTI ED APPRENDISTI
In vigore dal 26 lug 1995
STUDENTI ED APPRENDISTI
1. Una persona fisica che era residente di uno Stato contraente immediatamente prima di recarsi nell'altro Stato contraente e che soggiorna temporaneamente in detto altro Stato unicamente in qualità di studente presso un'università, istituto superiore, scuola o altro analogo istituto d'istruzione di detto altro Stato o in qualità di apprendista, è esente da imposizione in detto altro Stato dal momento della sua prima permanenza in detto altro Stato connessa a tale soggiorno:
a) per tutte le rimesse dall'estero effettuate per il suo
mantenimento, istruzione o apprendistato; e
b) per qualsiasi remunerazione per prestazioni personali rese in detto altro stato contraente al fine di integrare le proprie risorse destinate a tali fini.
2. Una persona fisica che era residente di uno Stato contraente immediatamente prima di recarsi nell'altro Stato contraente e che soggiorna temporaneamente in detto altro Stato unicamente per motivi di studio, ricerca o apprendistato in quanto beneficiario di una borsa di studio, di un contributo o di un premio da parte di un organismo scientifico, culturale, religioso o assistenziale o nel quadro di un programma di assistenza tecnica promosso dal Governo di uno Stato contraente, è esente da imposizione in detto altro Stato dal momento della prima permanenza in detto altro Stato connessa a tale soggiorno:
a) per l'ammontare di detta borsa di studio, contributo o premio; e
b) per tutte le rimesse dall'estero effettuate per il suo mantenimento, istruzione o apprendistato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1995-07-05;301#art-c-21