Art. 21 · STUDENTI ED APPRENDISTI
Convenzione

Art. 21

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STUDENTI ED APPRENDISTI

In vigore dal 26 lug 1995
STUDENTI ED APPRENDISTI 1. Una persona fisica che era residente di uno Stato contraente immediatamente prima di recarsi nell'altro Stato contraente e che soggiorna temporaneamente in detto altro Stato unicamente in qualità di studente presso un'università, istituto superiore, scuola o altro analogo istituto d'istruzione di detto altro Stato o in qualità di apprendista, è esente da imposizione in detto altro Stato dal momento della sua prima permanenza in detto altro Stato connessa a tale soggiorno: a) per tutte le rimesse dall'estero effettuate per il suo mantenimento, istruzione o apprendistato; e b) per qualsiasi remunerazione per prestazioni personali rese in detto altro stato contraente al fine di integrare le proprie risorse destinate a tali fini. 2. Una persona fisica che era residente di uno Stato contraente immediatamente prima di recarsi nell'altro Stato contraente e che soggiorna temporaneamente in detto altro Stato unicamente per motivi di studio, ricerca o apprendistato in quanto beneficiario di una borsa di studio, di un contributo o di un premio da parte di un organismo scientifico, culturale, religioso o assistenziale o nel quadro di un programma di assistenza tecnica promosso dal Governo di uno Stato contraente, è esente da imposizione in detto altro Stato dal momento della prima permanenza in detto altro Stato connessa a tale soggiorno: a) per l'ammontare di detta borsa di studio, contributo o premio; e b) per tutte le rimesse dall'estero effettuate per il suo mantenimento, istruzione o apprendistato.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1995-07-05;301#art-c-21