Convenzione
Art. 23
ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE
In vigore dal 26 lug 1995
ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE
1. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità alle disposizioni dei seguenti paragrafi.
2. Fatte salve le disposizioni della legislazione del Bangladesh concernenti la concessione di un credito nei confronti dell'imposta del Bangladesh dell'imposta dovuta in un territorio diverso dal Bangladesh (che non contrastino col principio generale in questione), l'imposta dovuta ai sensi della legislazione italiana e in conformità della presente Convenzione, sia direttamente sia mediante ritenuta sui profitti, redditi o utili imponibili derivanti da fonti situate in Italia, sarà imputata a credito su ogni imposta del Bangladesh dovuta sugli stessi profitti, redditi od utili imponibili sui quali è calcolata l'imposta italiana.
3. Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Bangladesh, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell' della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sul reddito pagata in Bangladesh, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota d'imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Nessuna deduzione sarà invece accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo d'imposta su richiesta del beneficiario di detto reddito in base alla legislazione italiana.
4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, quando l'imposta sugli utili delle imprese, sui dividendi e sugli interessi provenienti da uno Stato contraente non venga prelevata in tutto o in parte per promuovere lo sviluppo economico di detto Stato, tale imposta non prelevata in tutto o in parte si considera pagata per un ammontare non superiore al 25 per cento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-07-05;301#art-c-23