Convenzione
Art. 22
ALTRI REDDITI
In vigore dal 26 lug 1995
ALTRI REDDITI
1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualunque ne sia la provenienza, che non sono trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in questo Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente che non sono trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione e che provengono dall'altro Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-07-05;301#art-c-22