Convenzione

Art. 17

ARTISTI E SPORTIVI

In vigore dal 26 lug 1995
ARTISTI E SPORTIVI 1. Nonostante le disposizioni degli , i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato. 2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo in tale qualità, è attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimo, detto reddito può essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte, nonostante le disposizioni degli . 3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano alle prestazioni degli artisti dello spettacolo e degli sportivi nel caso che la loro visita si svolga nell'ambito di un programma di scambi culturali o sportivi convenuto dai Governi di entrambi gli Stati contraenti.
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urn:nir:stato:legge:1995-07-05;301#art-c-17

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