Convenzione

Art. 14

PROFESSIONI INDIPENDENTI

In vigore dal 26 lug 1995
PROFESSIONI INDIPENDENTI 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che: (a) egli non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività; in tal caso i redditi sono imponibili nell'altro Stato contraente ma unicamente nella misura in cui essi sono imputabili a detta base fissa; o (b) egli soggiorna nell'altro Stato contraente per un periodo o periodi che ammontano od oltrepassano in totale 120 giorni nel corso dell'anno fiscale. 2. L'espressione "libera professione" comprende, in particolare, le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
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urn:nir:stato:legge:1995-07-05;301#art-c-14

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