Art. 17
LEGGE 12 aprile 1995, n. 116
In vigore dal 7 mag 1995
(Tutela degli edifici di culto)
1. Gli edifici aperti al culto pubblico da parte delle Chiese aventi parte nell'UCEBI non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con l'UCEBI.
2. Salvi i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, in tali edifici senza aver preso accordi con i ministri delle singole Chiese.
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