Art. 22
LEGGE 12 aprile 1995, n. 116
In vigore dal 7 mag 1995
(Norme di attuazione)
1. Le autorità competenti, nell'emanare le norme di attuazione della presente legge, debbono tener conto delle esigenze fatte loro presenti dall'UCEBI e avviano, se richieste, opportune consultazioni.
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