Art. 19

LEGGE 12 aprile 1995, n. 116

In vigore dal 7 mag 1995
(Manifestazione del pensiero religioso) 1. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita religiosa e alla missione delle Chiese rappresentate dall'UCEBI, effettuate all'interno e all'ingresso dei luoghi di culto e degli edifici ecclesiastici utilizzati dalle suddette Chiese, e le altre collette a fini ecclesiastici avvengono senza autorizzazione nè altra ingerenza da parte degli organi dello Stato e sono esenti da qualunque tributo. 2. Considerato che l'ordinamento radiotelevisivo si informa ai principi di libertà di manifestazione del pensiero e di pluralismo dettati dala Costituzione, nel quadro della pianificazione delle radiofrequenze si tiene conto delle richieste presentate dalle emittenti gestite dalle Chiese facenti parte dell'UCEBI operanti in ambito locale, relative alla disponibilità di bacini di utenza idonei a favorire l'economicità della gestione ed un'adeguata pluralità di emittenti in conformità alla disciplina del settore.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1995-04-12;116#art-19

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo