Art. 15

LEGGE 12 aprile 1995, n. 116

In vigore dal 7 mag 1995
(Mutamenti degli enti ecclesiastici) 1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del patrimonio e nel modo di esistenza di uno degli enti ecclesiastici acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Ministro dell'interno, udito il parere del Consiglio di Stato. 2. In caso di mutamento che faccia perdere all'ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, può essere revocato il riconoscimento stesso con decreto del Ministro dell'interno, sentito il presidente dell'UCEBI e udito il parere del Consiglio di Stato. 3. La notifica dell'avvenuta revoca dell'erezione di un ente da parte del presidente dell'UCEBI determina la cessazione, con provvedimento statale, della personalità giuridica dell'ente stesso. 4. La devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento dell'Assemblea generale dell'UCEBI, salvi comunque la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie, e osservate, in caso di trasferimento ad altro ente, le leggi civili relative agli acquisti delle persone giuridiche.
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