Art. 12

LEGGE 12 aprile 1995, n. 116

In vigore dal 7 mag 1995
(Gestione degli enti ecclesiastici) 1. La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione degli enti ecclesiastici riconosciuti si svolgono sotto il controllo dei competenti organi a norma dell'ordinamento battista e senza ingerenza da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti territoriali. 2. Gli acquisti di beni immobili, l'accettazione di donazioni ed eredità ed il conseguimento di legati sono soggetti all'autorizzazione prevista dalle leggi civili per gli acquisti delle persone giuridiche.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1995-04-12;116#art-12

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo