Art. 25
LEGGE 12 aprile 1995, n. 116
In vigore dal 7 mag 1995
(Copertura finanziaria)
1. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione dell', valutate in lire 935 milioni per l'anno 1996 ed in lire 550 milioni annue a decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita dal sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 12 aprile 1995
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: MANCUSO
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