Protocollo
Art. 26
Notifiche da parte del Depositario
In vigore dal 28 feb 1995
Notifiche da parte del Depositario
Il Depositario notificherà tutte le Parti Contraenti del Trattato Antartico per quanto riguarda:
(a) le firme del presente Protocollo ed il deposito degli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;
(b) la data di entrata in vigore del presente Protocollo ed ogni Annesso addizionale ad esso;
(c) la data di entrata in vigore di ogni emendamento o modifica del presente Protocollo;
(d) il deposito di dichiarazioni e notifiche in conformità con l'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-02-15;54#art-p-26