Protocollo
Art. 27
Testi autentici e registrazione presso le Nazioni Unite
In vigore dal 28 feb 1995
Testi autentici e registrazione presso le Nazioni Unite
1. Il presente Protocollo, fatto in lingua francese, inglese, russa e spagnola, ciascuna versione essendo parimenti autentica, sarà depositato negli archivi del Governo degli Stati Uniti d'America che trasmetterà le copie debitamente certificate a tutte le Parti Contraenti del Trattato Antartico.
2. Il presente Protocollo sarà registrato dal Depositario in conformità con l'Articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1995-02-15;54#art-p-27