Protocollo

Art. 27

Testi autentici e registrazione presso le Nazioni Unite

In vigore dal 28 feb 1995
Testi autentici e registrazione presso le Nazioni Unite 1. Il presente Protocollo, fatto in lingua francese, inglese, russa e spagnola, ciascuna versione essendo parimenti autentica, sarà depositato negli archivi del Governo degli Stati Uniti d'America che trasmetterà le copie debitamente certificate a tutte le Parti Contraenti del Trattato Antartico. 2. Il presente Protocollo sarà registrato dal Depositario in conformità con l'Articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.
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urn:nir:stato:legge:1995-02-15;54#art-p-27

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