Art. 26 · Notifiche da parte del Depositario
Protocollo

Art. 26

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Notifiche da parte del Depositario

In vigore dal 28 feb 1995
Notifiche da parte del Depositario Il Depositario notificherà tutte le Parti Contraenti del Trattato Antartico per quanto riguarda: (a) le firme del presente Protocollo ed il deposito degli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione; (b) la data di entrata in vigore del presente Protocollo ed ogni Annesso addizionale ad esso; (c) la data di entrata in vigore di ogni emendamento o modifica del presente Protocollo; (d) il deposito di dichiarazioni e notifiche in conformità con l'.
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urn:nir:stato:legge:1995-02-15;54#art-p-26