Protocollo
Art. 26
26 / 85Notifiche da parte del Depositario
In vigore dal 28 feb 1995
Notifiche da parte del Depositario
Il Depositario notificherà tutte le Parti Contraenti del Trattato Antartico per quanto riguarda:
(a) le firme del presente Protocollo ed il deposito degli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;
(b) la data di entrata in vigore del presente Protocollo ed ogni Annesso addizionale ad esso;
(c) la data di entrata in vigore di ogni emendamento o modifica del presente Protocollo;
(d) il deposito di dichiarazioni e notifiche in conformità con l'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1995-02-15;54#art-p-26