Art. 2

In vigore dal 8 dic 1994
1. Piena e intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all' a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall' dell'accordo con la Romania, dall' dell'accordo con la Bulgaria, dall' dell'accordo con la Repubblica ceca e dall' dell'accordo con la Repubblica slovacca, nonché dall' del protocollo aggiuntivo con la Romania e dall' del protocollo aggiuntivo con la Bulgaria.
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urn:nir:stato:legge:1994-11-11;672#art-rd-2

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