Accordo

Art. 125

In vigore dal 8 dic 1994
Nel caso in cui, in attesa che siano completate le procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di talune parti dello stesso, in particolare quelle riguardanti la circolazione delle merci, siano messe in vigore nel 1993 mediante un accordo interinale tra la Comunità e la Bulgaria, le parti contraenti concordano che, in tali circostanze, ai fini dell'applicazione del titolo III, del presente accordo e dei protocolli nn. 1-7, per "data di entrata in vigore del presente accordo", si intende: - la data di entrata in vigore dell'accordo intermedio, per quanto riguarda gli obblighi da attuare a decorrere da tale data e - il 1 gennaio 1993, per quanto riguarda gli obblighi da attuare successivamente alla data di entrata in vigore con riferimento alla data di entrata in vigore. 2. Se l'entrata in vigore è successiva al 1. gennaio, si applicano le disposizioni del protocollo n. 7. Fatto a Bruxelles, addì otto marzo millenovecentonovantatre.
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urn:nir:stato:legge:1994-11-11;672#art-a-125

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