Art. 1
In vigore dal 8 dic 1994
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali:
a) accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, con allegati, protocolli e relativo atto finale, fatto a Bruxelles il 1 febbraio 1993, modificato dal protocollo aggiuntivo, firmato a Bruxelles il 21 dicembre 1993;
b) accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Bulgaria, dall'altra, con allegati, protocolli e relativo atto fi- nale, firmato a Bruxelles l'8 marzo 1993, modificato dal protocollo aggiuntivo, fatto a Bruxelles il 21 dicembre 1993;
c) accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, con allegati, protocolli e atto finale, fatto a Lussemburgo il 4 ottobre 1993;
d) accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra, con allegati, protocolli e atto fi- nale, fatto a Lussemburgo il 4 ottobre 1993.
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