Art. 1

In vigore dal 8 dic 1994
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali: a) accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, con allegati, protocolli e relativo atto finale, fatto a Bruxelles il 1 febbraio 1993, modificato dal protocollo aggiuntivo, firmato a Bruxelles il 21 dicembre 1993; b) accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Bulgaria, dall'altra, con allegati, protocolli e relativo atto fi- nale, firmato a Bruxelles l'8 marzo 1993, modificato dal protocollo aggiuntivo, fatto a Bruxelles il 21 dicembre 1993; c) accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, con allegati, protocolli e atto finale, fatto a Lussemburgo il 4 ottobre 1993; d) accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra, con allegati, protocolli e atto fi- nale, fatto a Lussemburgo il 4 ottobre 1993.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1994-11-11;672#art-rd-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo