Convenzione
Art. 9
PROGRAMMI DI RICERCA
In vigore dal 23 nov 1994
PROGRAMMI DI RICERCA
Le Parti prevedono in maniera particolare la creazione o l'intensificazione di programmi specifici di ricerca miranti a:
a) migliorare i metodi qualitativi e quantitativi di valutazione degli impatti delle attività previste;
b) consentire una migliore comprensione dei rapporti di causa ed effetto ed il loro ruolo in una gestione integrata dell'ambiente;
c) analizzare e sorvegliare una corretta attuazione delle decisioni adottate riguardo alle attività previste al fine di attenuarne o di prevenirne l'impatto;
d) elaborare metodi che stimolino la creatività nella ricerca di alternative di sostituzione e di schemi di produzione e di consumo razionali da un punto di vista ecologico;
e) elaborare metodologie per l'attuazione dei principi di valutazione dell'impatto ambientale a livello macro-economico.
I risultati dei programmi enumerati sopra saranno oggetto di uno scambio tra le Parti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-11-03;640#art-c-9