Art. 9 · PROGRAMMI DI RICERCA
Convenzione

Art. 9

9 / 20

PROGRAMMI DI RICERCA

In vigore dal 23 nov 1994
PROGRAMMI DI RICERCA Le Parti prevedono in maniera particolare la creazione o l'intensificazione di programmi specifici di ricerca miranti a: a) migliorare i metodi qualitativi e quantitativi di valutazione degli impatti delle attività previste; b) consentire una migliore comprensione dei rapporti di causa ed effetto ed il loro ruolo in una gestione integrata dell'ambiente; c) analizzare e sorvegliare una corretta attuazione delle decisioni adottate riguardo alle attività previste al fine di attenuarne o di prevenirne l'impatto; d) elaborare metodi che stimolino la creatività nella ricerca di alternative di sostituzione e di schemi di produzione e di consumo razionali da un punto di vista ecologico; e) elaborare metodologie per l'attuazione dei principi di valutazione dell'impatto ambientale a livello macro-economico. I risultati dei programmi enumerati sopra saranno oggetto di uno scambio tra le Parti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1994-11-03;640#art-c-9