Convenzione

Art. 6

DECISIONE DEFINITIVA

In vigore dal 23 nov 1994
DECISIONE DEFINITIVA 1. Le Parti vigilano affinché all'atto di prendere una decisione definitiva sull'attività prevista, siano debitamente presi in considerazione i risultati della valutazione dell'impatto ambientale, compresa la documentazione sulla valutazioe dell'impatto ambientale e le osservazioni ricevute in merito in conformità con il paragrafo 8 dell' e del paragrafo 2 dell', come pure l'esito delle consultazioni di cui all'. 2. La Parte di origine comunica alla Parte colpita la decisione definitiva adottata riguardo all'attività prevista nonché i motivi e le considerazioni sulle quali essa è fondata. 3. Qualora informazioni complementari su un impatto transfrontaliero importante di un'attività prevista, che non erano note nel momento in cui una decisione è stata presa su questa attività e che avrebbero potuto influire sensibilmente su tale decisione, giungano a conoscenza di una Parte interessata prima che abbiano inizio i lavori relativi a tale attività, la Parte in questione ne informa immediatamente l'altra Parte (o le altri Parti) interessata (e). Qualora una delle parti interessate lo richieda, avranno luogo consultazioni per determinare se la decisione deve essere riesaminata.
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urn:nir:stato:legge:1994-11-03;640#art-c-6

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