Convenzione
Art. 7
ANALISI SUCCESSIVA AL PROGETTO
In vigore dal 23 nov 1994
ANALISI SUCCESSIVA AL PROGETTO
1. Le Parti interessate determineranno a richiesta di una qualsiasi tra di loro, se deve essere effettuata un'analisi successiva al progetto, ed in caso affermativo, quale deve esserne la portata, in considerazione dell'impatto transfrontaliero pregiudizievole importante che l'attività che è stata oggetto di una valutazione dell'impatto ambientale in conformità con la presente Convenzione può avere. Ogni analisi successiva al progetto dovrà includere, in particolar modo il monitoraggio dell'attività e la determinazione di ogni impatto transfrontaliero pregiudizievole.
Tali funzioni possono essere svolte in vista di conseguire gli obiettivi enumerati all'Appendice V.
2. Se, dato l'esito dell'analisi successiva al progetto, la Parte di origine o la Parte colpita ha ragionevoli motivi di ritenere che l'attività prevista ha un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante o se l'esito di tale analisi ha rivelato elementi che potrebbero dar luogo a tale impatto, essa ne informa immediatamente l'altra Parte. Le Parti interessate intraprendono in tal caso consultazioni sui provvedimenti da adottare per diminuire tale impatto o eliminarlo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-11-03;640#art-c-7