Convenzione

Art. 4

DOCUMENTAZIONE SULLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE

In vigore dal 23 nov 1994
DOCUMENTAZIONE SULLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE 1. La documentazione sulla valutazione dell'impatto ambientale da sottoporre all'autorità competente della Parte di origine deve contenere almeno le informazioni di cui all'Appendice II. 2. La Parte di origine comunica alla Parte colpita tramite, come opportuno, un organo comune qualora esista, la documentazione sulla valutazione dell'impatto ambientale. Le Parti interessate adottano disposizioni affinché tale documentazione sia distribuita alle Autorità ed al pubblico della Parte colpita nelle zone suscettibili di essere colpite e affinché le osservazioni formulate siano trasmesse all'autorità competente della Parte d'origine, sia direttamente, sia, se del caso, tramite la Parte di origine, entro un termine ragionevole prima che una decisione definitiva sia adottata riguardo all'attività proposta.
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urn:nir:stato:legge:1994-11-03;640#art-c-4

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