Convenzione
Art. 2
DISPOSIZIONI GENERALI
In vigore dal 23 nov 1994
DISPOSIZIONI GENERALI
1. Le parti adottano individualmente o insieme, ogni misura appropriata ed efficace per prevenire, ridurre e combattere una impatto transfrontaliero pregiudizievole importante che potrebbe derivare all'ambiente da attività previste:
Ciascuna Parte adotta i provvedimenti giuridici, amministrativi o altri, necessari per attuare le disposizioni della presente Convenzione, compresa, per quanto riguarda le attività previste figuranti sulla lista contenuta nell'Appendice I che possono avere un impatto pregiudizievole transfrontaliero importante, l'istituzione di una procedura di valutazione dell'impatto ambientale che consenta la partecipazione del pubblico e la costituzione del fascicolo di valutazione dell'impatto ambientale di cui all'Appendice II.
3. La Parte d'origine vigila affinché in conformità alle disposizioni della presente Convenzione, si proceda ad una valutazione dell'impatto ambientale prima di prendere la decisione di autorizzare o intraprendere un'attività prevista figurante sulla lista contenuta nell'Appendice I, suscettibile di avere un impatto pregiudizievole transfrontaliero importante.
4. La Parte d'origine vigila, in conformità con le disposizioni della presente Convenzione affinché ogni attività propsota figurante sulla lista contenuta nell'Appendice I, suscettibile di avere un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante sia notificata alle Parti colpite.
5. Le Parti interessate su iniziativa di una qualsiasi di loro, iniziano un dibattito per sapere se una o più delle attività proposte che non figurano nella lista contenuta all'Appendice I possono avere un impatto pregiudizievole transfrontaliero importante e devono pertanto essere trattate come se fossero iscritte su detta lista. Se le Parti convengono dell'opportunità di procedere in tal modo, l'attività o le attività in questione saranno trattate in tal modo. L'Appendice III contiene direttive generali relative ai criteri applicabili per determinare se un'attività proposta può avere un impatto pregiudizievole importante.
6. In conformità con le disposizioni della presente Convenzione, la Parte di origine offre al pubblico delle zone suscettibili di essere colpite la possibilità di partecipare alle procedure pertinenti di valutazione dell'impatto ambientale delle attività proposte, e vigila affinché le possibilità offerte al pubblico della parte colpita siano equivalenti a quelle offerte al suo pubblico.
7. Sono effettuate, almeno nella fase progettuale dell'attività prevista, le valutazioni dell'impatto ambientale prescritte dalla presente Convenzione. Nella misura richiesta, le Parti si sforzano di attuare i principi della valutazione dell'impatto ambientale nelle politiche, piani e programmi.
8. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano il diritto delle Parti di applicare a livello nazionale le leggi, i regolamenti, le disposizioni amministrative o le prassi legali ammesse miranti a tutelare le informazioni la cui divulgazione potrebbe essere pregiudizievole al segreto industriale e commerciale o alla sicurezza nazionale.
9. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano il diritto di ciascuna Parte di applicare, in base ad un accordo bilaterale o multilaterale, se del caso, provvedimenti più rigorosi di quelli previsti nella presente Convenzione.
10. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano gli obblighi che possono incombere alle Parti in base al diritto internazionale per quanto riguarda le attività che hanno o che sono suscettibili di avere un impatto transfrontaliero.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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