Art. 4

LEGGE 28 gennaio 1994, n. 84

In vigore dal 15 set 2016
(Classificazione dei porti) 1. I porti marittimi nazionali sono ripartiti nelle seguenti categorie e classi: a) categoria I: porti, o specifiche aree portuali, finalizzati alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato; b) categoria II, classe I: porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza economica internazionale; c) categoria II, classe II: porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza economica nazionale; d) categoria II, classe III: porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza economica regionale e interregionale. 1-bis. I porti sede di autorità di sistema portuale appartengono comunque ad una delle prime due classi della categoria II. 2. Il Ministro della difesa, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti , determina le caratteristiche e procede alla individuazione dei porti o delle specifiche aree portuali di cui alla categoria I. con lo stesso provvedimento sono disciplinate le attività nei porti di prima categoria e relative baie, rade e golfi. 3. I porti, o le specifiche aree portuali di cui alla categoria II, classi I, II e III, hanno le seguenti funzioni: a) commerciale e logistica ; b) industriale e petrolifera; c) di servizio passeggeri , ivi compresi i crocieristi ; d) peschereccia; e) turistica e da diporto. 4. Le caratteristiche dimensionali, tipologiche e funzionali dei porti di cui alla categoria II, classi I, II e III, e l'appartenenza di ogni scalo alle classi medesime sono determinate, sentite le autorità di sistema portuale o, laddove non istituite, le autorità marittime, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti , con particolare riferimento all'attuale e potenziale bacino di utenza internazionale o nazionale, tenendo conto dei seguenti criteri: a) entità del traffico globale e delle rispettive componenti; b) capacità operativa degli scali derivante dalle caratteristiche funzionali e dalle condizioni di sicurezza rispetto ai rischi ambientali degli impianti e delle attrezzature, sia per l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri sia per il carico, lo scarico, la manutenzione e il deposito delle merci nonchè delle attrezzature e dei servizi idonei al rifornimento, alla manutenzione, alla riparazione ed alla assistenza in genere delle navi e delle imbarcazioni; c) livello ed efficienza dei servizi di collegamento con l'entroterra. 5. Ai fini di cui al comma 4 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti predispone, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno schema di decreto, che è trasmesso alle regioni, le quali esprimono parere entro i successivi novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine si intende che il parere sia reso in senso favorevole. Lo schema di decreto, con le eventuali modificazioni apportate a seguito del parere delle regioni, è successivamente trasmesso alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per l'espressione del parere, nei termini previsti dai rispettivi regolamenti, da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia; decorsi i predetti termini il Ministro dei trasporti e della navigazione adotta il decreto in via definitiva. 6. La revisione delle caratteristiche dimensionali, tipologiche e funzionali di cui al comma 4, nonchè della classificazione dei singoli scali, avviene su iniziativa delle autorità di sistema portuale o, laddove non istituite, delle autorità marittime, delle regioni o del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con la procedura di cui al comma 5.
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In sintesi

I porti marittimi nazionali vengono suddivisi in due categorie principali: la categoria I, destinata alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato, e la categoria II, articolata in tre classi a seconda che la rilevanza economica sia internazionale, nazionale oppure regionale e interregionale. I porti che ospitano un'autorità di sistema portuale rientrano obbligatoriamente nella prima o nella seconda classe della categoria II. Per i porti di categoria II sono previste diverse funzioni operative, tra cui commerciale e logistica, industriale e petrolifera, servizio passeggeri (compresi i crocieristi), peschereccia, turistica e da diporto. L'attribuzione delle classi e la definizione delle relative caratteristiche avvengono con specifici decreti ministeriali, sentite le autorità competenti e tenendo conto del traffico, della capacità operativa e dei collegamenti con l'entroterra.

Perché esiste questa norma

La norma stabilisce una classificazione chiara e uniforme dei porti marittimi nazionali in categorie e classi in base alle loro finalità strategiche, alla rilevanza economica e alle relative funzioni operative.

A chi si applica

Si applica a tutti i porti marittimi nazionali, alle autorità di sistema portuale, alle autorità marittime, alle Regioni e ai Ministeri competenti (Infrastrutture e trasporti, Difesa).

Esempio pratico

Un porto marittimo con un elevato volume di traffico commerciale e collegamenti logistici internazionali, sede di un'autorità di sistema portuale, viene inserito con decreto ministeriale nella categoria II, classe I.

Adempimenti e conseguenze

Il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, determina le caratteristiche e individua i porti di categoria I con proprio decreto. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adotta il decreto di classificazione per la categoria II dopo aver predisposto lo schema entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, trasmesso lo stesso alle regioni (che hanno novanta giorni per il parere) e successivamente alle Commissioni permanenti di Camera e Senato.

Domande frequenti

Come sono suddivisi i porti di categoria II?I porti di categoria II si suddividono in tre classi: classe I per rilevanza economica internazionale, classe II per rilevanza economica nazionale e classe III per rilevanza economica regionale e interregionale.
A quale classe appartengono i porti sede di autorità di sistema portuale?I porti che sono sede di autorità di sistema portuale appartengono comunque ad una delle prime due classi della categoria II (rilevanza economica internazionale o nazionale).
Quali criteri si considerano per determinare la classe di un porto commerciale?Si tiene conto dell'entità del traffico globale, della capacità operativa dello scalo in condizioni di sicurezza e del livello ed efficienza dei collegamenti con l'entroterra.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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