Art. 4
LEGGE 28 gennaio 1994, n. 84
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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LEGGE 28 gennaio 1994, n. 84
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I porti marittimi nazionali vengono suddivisi in due categorie principali: la categoria I, destinata alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato, e la categoria II, articolata in tre classi a seconda che la rilevanza economica sia internazionale, nazionale oppure regionale e interregionale. I porti che ospitano un'autorità di sistema portuale rientrano obbligatoriamente nella prima o nella seconda classe della categoria II. Per i porti di categoria II sono previste diverse funzioni operative, tra cui commerciale e logistica, industriale e petrolifera, servizio passeggeri (compresi i crocieristi), peschereccia, turistica e da diporto. L'attribuzione delle classi e la definizione delle relative caratteristiche avvengono con specifici decreti ministeriali, sentite le autorità competenti e tenendo conto del traffico, della capacità operativa e dei collegamenti con l'entroterra.
La norma stabilisce una classificazione chiara e uniforme dei porti marittimi nazionali in categorie e classi in base alle loro finalità strategiche, alla rilevanza economica e alle relative funzioni operative.
Si applica a tutti i porti marittimi nazionali, alle autorità di sistema portuale, alle autorità marittime, alle Regioni e ai Ministeri competenti (Infrastrutture e trasporti, Difesa).
Un porto marittimo con un elevato volume di traffico commerciale e collegamenti logistici internazionali, sede di un'autorità di sistema portuale, viene inserito con decreto ministeriale nella categoria II, classe I.
Il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, determina le caratteristiche e individua i porti di categoria I con proprio decreto. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adotta il decreto di classificazione per la categoria II dopo aver predisposto lo schema entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, trasmesso lo stesso alle regioni (che hanno novanta giorni per il parere) e successivamente alle Commissioni permanenti di Camera e Senato.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.