Art. 19
LEGGE 28 gennaio 1994, n. 84
In vigore dal 19 feb 1994
(Autonomie funzionali)
1. Le imprese industriali dei settori siderurgico e metallurgico che abbiano ottenuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorizzazione a svolgere l'attività di carico e scarico delle merci direttamente connesse alla attività produttiva con personale proprio e con tempi e modalità legati al ciclo produttivo, possono continuare ad avvalersi, sino alla scadenza delle rispettive concessioni, per la movimentazione di merci o materiali direttamente connessi all'attività produttiva delle imprese stesse o di imprese collegate facenti parte dello stesso gruppo, senza alcuna limitazione, del personale alle proprie dipendenze, sulle banchine e negli approdi di loro uso esclusivo, nei loro stabilimenti e nelle aree adiacenti. Alla scadenza delle suddette concessioni, la prosecuzione della attività industriale costituisce titolo di preferenza per il rinnovo delle stesse.
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